A.T.MA.R L'associazione
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PER I MALATI REUMATICI DELL'ALTO ADIGE
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di RHEUMA LIGA :
www.rheumaliga.it
DELL' ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI
Allegato "A" al rep. n. 32107/11178
STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI"
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA,
DURATA E SEDE DELLA ASSOCIAZIONE.
L’Associazione Trentina Malati Reumatici – A.T.MA.R. è stata costituita il
giorno 27 ottobre 1995 con atto pubblico del Notaio dott. Pasquale Spena,
residente a Pergine Valsugana – Provincia di Trento.
L’Associazione è una libera associazione, con contenuti e struttura
democratica, apolitica ed apartitica, senza fini di lucro, anche indiretto,
per scopi esclusivi di solidarietà sociale.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, approvata da almeno due
terzi degli aventi diritti al voto, presenti o rappresentati per delega.
L’Associazione ha sede nel Comune di Trento (TN).
L’Associazione collabora con altre associazioni di malati reumatici, pur
mantenendo piena autonomia fiscale, amministrativa e gestionale.
Con Decreto dell’Assessore provinciale alle politiche sociali e alla salute
della Provincia autonoma di Trento N° 95 del 22 luglio 2003
l’Associazione è stata iscritta nell’Albo delle organizzazioni di volontariato
e, in base all’articolo 10, comma 8 del D.Lgs. n.460/1997, è di diritto
O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991
nonché delle altre leggi statali e provinciali.
Essa vincola i suoi aderenti all’osservanza del proprio statuto.
ARTICOLO 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha i seguenti scopi:
a) promuovere e sostenere ogni iniziativa che, sul piano scientifico,
didattico, informativo ed assistenziale sia volta a migliorare la conoscenza
della patogenesi delle malattie reumatiche nonché l’impiego dei mezzi
disponibili per la loro prevenzione, cura e riabilitazione.
b) promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela dei diritti dei
malati reumatici ed al miglioramento della loro qualità di vita sia sul
piano sanitario che su quello assistenziale e sociale, favorendo la
comprensione ed il sostegno dell’opinione pubblica.
c) promuovere e sostenere le azioni dirette ad ottenere e conseguire dalle
Autorità politiche e dai Responsabili dell’Organizzazione sanitaria ed
assistenziale pubblica condizioni ottimali per la diagnosi precoce, la cura
e la riabilitazione delle malattie reumatiche e delle complicanze alle stesse
correlate e per ottenere altresì gli interventi ed i provvedimenti necessari
perché i malati reumatici possano accedere e disporre di servizi sanitari e
sociali in grado di rispondere alle loro esigenze.
In particolare l’Associazione promuove e sostiene le azioni dirette ad
ottenere la realizzazione sul territorio provinciale di una adeguata e
compiuta organizzazione delle attività assistenziali reumatologiche con la
definizione dei livelli differenziati di funzioni fra l’Ospedale Santa Chiara
di Trento quale centro provinciale specialistico di riferimento e gli
Ospedali di Distretto nonché l’integrazione in rete dei Medici specialisti
reumatologi e dei Medici di medicina generale.
I Soci onorari partecipano alle Assemblee della Associazione con parere
consultivo.
Sono “SOCI FONDATORI” le persone che hanno partecipato alla
costituzione della Associazione. I Soci fondatori partecipano alle
Assemblee della Associazione ed hanno diritto di voto e di elettorato
attivo e passivo.
ARTICOLO 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio ordinario, di Socio sostenitore e di Socio fondatore si
perde:
a)per dimissione volontaria comunicata in scritto al Presidente del
Consiglio Direttivo
b)per mancato pagamento della quota associativa annuale, dopo due
solleciti scritti del Tesoriere
c)per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo quando il socio:
-abbia gravemente violato lo Statuto sociale;
-abbia agito in contrasto, in concorrenza, in danno e comunque in
pregiudizio per l’Associazione.
Contro il provvedimento di esclusione, l’associato escluso può proporre
appello al Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e diritto di voto
in Assemblea.
Hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e
dallo statuto.
Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente
sostenute per l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal
Consiglio Direttivo.
Gli aderenti all’Associazione devono condividere l’oggetto sociale e
rispettare lo statuto.
Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
ARTICOLO 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
a)l’Assemblea dei Soci;
b)il Consiglio direttivo
c)il Collegio dei revisori dei conti
d)il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 7 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea della Associazione è costituita da tutti gli associati, purché in
regola con il versamento delle quote associative annuali.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in sessione
ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi della fine
dell’anno sociale che termina il 31 dicembre.
L’avviso di convocazione deve essere spedito per posta ordinaria almeno
15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, per la precisazione del
luogo, data ed ora dell’Assemblea nonché con l’ordine del giorno dei
lavori.
Nella sessione ordinaria l’Assemblea delibera:
a)sul conto consuntivo dell’esercizio trascorso e sul bilancio preventivo
dell’esercizio in corso, corredati ciascuno della relazione del Presidente e,
per il solo conto consuntivo, della relazione del Collegio dei revisori dei
conti.
b)sull’ammontare delle quote associative annuali.
c)su ogni argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria provvede, alle scadenze, alla elezione dei
Componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e
del Collegio dei Probiviri.
L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria con deliberazione del
Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. In
tale ultimo caso la sessione deve essere convocata entro 30 giorni dalla
richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto
dell’Associazione che debbono essere proposte per iscritto dal Consiglio
direttivo o da un numero di soci non inferiore ad un terzo.
Per la approvazione di dette modifiche dello Statuto è necessaria la
maggioranza dei due terzi dei presenti alla Assemblea straordinaria aventi
diritto a voto o rappresentati per delega.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con
la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto a voto o rappresentati
per delega e, in seconda convocazione, che potrà aver luogo almeno
un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti o
rappresentati per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Il diritto al voto compete ai soci che abbiano compiuto i 18 anni e siano in
regola con il versamento delle quote associative annuali.
Il Socio può farsi rappresentare nella Assemblea da un altro Socio,
mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni
Socio può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a
cinque.
La verifica della posizione dei soci e delle eventuali deleghe ai fini
dell’esercizio del diritto di voto, è effettuata dalla Commissione verifica
poteri nominata dalla Assemblea su proposta del Presidente della stessa.
Alla presidenza della Assemblea può essere chiamata una persona
autorevole, proposta dal Presidente della Associazione. In caso diverso
l’Assemblea è presieduta dallo stesso Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea adotta le deliberazioni che le competono per alzata di mano
o a scrutinio segreto, su proposta del Presidente e col voto favorevole dei
Soci.
Le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei
revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri vengono effettuate a
scrutinio segreto.
Qualora, all’ordine del giorno dell’Assemblea vi sia l’elezione dei
Componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o
del Collegio dei Probiviri, il Presidente della Assemblea, all’apertura dei
lavori, invita l’Assemblea a nominare il Collegio elettorale composto da
un Presidente e da due scrutatori, scelti fra i Soci presenti.
Le votazioni si effettuano su schede segrete separate per ognuno degli
Organi da eleggere.
Il Collegio elettorale cura la distribuzione delle schede agli aventi diritto a
voto, nonché la raccolta delle schede e provvede allo spoglio delle stesse
redigendo poi il verbale con l’esito delle votazioni e la graduatoria di tutti
coloro che hanno ottenuto voti. Ne dà quindi lettura alla Assemblea.
Il Presidente della Assemblea, ultimate le operazioni di elezione, procede
all’inserimento degli eletti nei vari Organi e stabilisce, d’intesa, in quanto
opportuno, la data della prima riunione per l’assegnazione delle cariche
sociali.
Nel caso di mancata accettazione da parte di uno o più eletti, subentrano
coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti e non siano risultati
eletti.
ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi
componenti; ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca ed
eventualmente presiede l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio
direttivo e ne dirige i lavori; dà attuazione alle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; è il soggetto che, in via ordinaria
e continuativa, ne riassume la volontà collegiale.
Compete al Presidente la redazione annuale delle relazioni annesse al
conto consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre alla
approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un
Componente del Consiglio direttivo eletto dallo stesso Consiglio quale
Vice-Presidente. Egli esercita le funzioni proprie del Presidente per la
durata dell’assenza o dell’impedimento.
Nel caso di dimissioni o di decesso del Presidente, il Vice–Presidente,
eletto come stabilito dal precedente comma, provvede entro 30 giorni alla
convocazione del Consiglio direttivo per la elezione del nuovo Presidente.
Nel frattempo egli sostituisce il Presidente cessato nelle funzioni.
Nei casi di cui al precedente comma entra nel Consiglio direttivo il primo
dei non eletti dalla più recente Assemblea. Questi rimane in carica per il
tempo stabilito per gli altri Componenti del Consiglio direttivo.
E’ nella facoltà della Assemblea della Associazione di attribuire la nomina
a “Presidente onorario” alla persona che abbia ricoperto per almeno due
mandati triennali l’incarico di Presidente della Associazione, sia cessato
da tale incarico e gli siano riconosciuti particolari meriti per l’attività
svolta a favore dell’Associazione.
Il Presidente onorario partecipa alle Assemblee, ai Convegni e ad ogni
altra manifestazione dell’Associazione ed esprime, negli Organi
dell’Associazione, parere consultivo.
ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo della Associazione è eletto dall’Assemblea ed è
composto da sette (7) membri.
Compete al Consiglio Direttivo la elezione del Presidente della
Associazione scegliendolo fra i suoi componenti. Tale elezione va
effettuata nella prima riunione del Consiglio direttivo in occasione del suo
insediamento.
Il Consiglio direttivo provvede alla attuazione degli indirizzi e delle
direttive dell’Assemblea, sovrintende e provvede alla amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, sottopone all’Assemblea il
conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali nonché i programmi di
attività ed adotta ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo della
Associazione in armonia con gli scopi stabiliti dallo Statuto.
Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta all’anno e tutte le volte
che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la
presenza di almeno quattro componenti oltre al Presidente.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente, il
Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione.
Il Tesoriere è il responsabile dell’amministrazione finanziaria
dell’Associazione; a lui compete la regolare tenuta dei libri e scritture
contabili con la tempestiva registrazione delle entrate e delle uscite; egli
provvede ai pagamenti delle spese nei limiti previsti dal bilancio
preventivo; ha accesso, a firma disgiunta dal presidente, ai conti correnti
bancari intestati all’Associazione con tutte le facoltà di deposito, girata dei
titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza delle somme a
disposizione sui predetti conti.
Per le spese e le obbligazioni non previste dal Bilancio, il pagamento sarà
effettuato dal Tesoriere dopo aver avuto il consenso scritto del Presidente.
Il Tesoriere predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
annuali e li sottopone al Presidente assieme ai dati occorrenti per la
redazione delle relazioni prescritte, annesse ai due documenti contabili.
Il Segretario dell’Associazione provvede agli adempimenti amministrativi
inerenti all’attività sociale, è responsabile della corretta esecuzione delle
disposizioni del Presidente e delle deliberazioni del Consiglio direttivo che
sono controfirmate dal Presidente, provvede al disbrigo della
corrispondenza e tiene ordinato l’archivio dell’Associazione.
In relazione all’entità ed alla complessità degli adempimenti cui sono
tenuti il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione, essi possono essere
coadiuvati da un collaboratore esterno all’Associazione, con rapporto di
dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La
nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto
collaboratore esterno sono stabiliti con deliberazione del Consiglio
direttivo, su proposta del Presidente.
Nel caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio
direttivo, subentra nell’incarico il primo dei non eletti dalla Assemblea e
così di seguito secondo l’ordine della graduatoria.
Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo, esso si intenderà decaduto e spetterà all’Assemblea ordinaria la
elezione del nuovo Consiglio.
ARTICOLO 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, eletti
dall’Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio elegge nel suo seno il
Presidente.
Il Collegio vigila sulla attività amministrativa e contabile
dell’Associazione, verifica la consistenza di cassa e l’esistenza dei beni di
proprietà sociale e può procedere in qualunque momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Compete al Collegio dei Revisori la redazione della relazione sul conto
consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione della Assemblea.
ARTICOLO 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea
anche fra i non Soci e comunque fra persone di indiscusso prestigio e
probità.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
Le eventuali controversie fra i Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi
Organi sono sottoposte al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni
altra giurisdizione.
Il Collegio giudica ex bono et aequo senza formalità ed il lodo emesso è
inappellabile.
ARTICOLO 12 - DURATA DELLE CARICHE – GRATUITA’ –
RIMBORSI DELLE SPESE
Il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti del
Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Tutte le persone elette negli Organi dell’Associazione espletano le
rispettive funzioni a titolo gratuito.
Il Consiglio direttivo stabilisce, con apposita deliberazione, le modalità di
rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai componenti degli
Organi dell’Associazione per l’adempimento delle funzioni ricoperte e per
comprovate esigenze della Associazione.
Dette spese, regolarmente documentate e verificate, sono rimborsate dal
Tesoriere.
ARTICOLO 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni e valori di qualsiasi
natura che per acquisto, oblazione o per qualsiasi altro titolo pervengono
all’Associazione.
Le entrate sono costituite:
a)dalle quote associative;
b)da altri contributi versati dai Soci, su deliberazione dell’Assemblea;
c)da contributi, sovvenzioni, oblazioni, lasciti versati all’Associazione da
Enti pubblici o privati, da Aziende, da Società, da privati o da organismi
internazionali;
d)da entrate derivanti da convenzioni.
e)da entrate da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, il Consiglio direttivo presenta
alla Assemblea il conto consuntivo dell’esercizio trascorso ed il bilancio
preventivo dell’esercizio in corso, corredati delle relazioni prescritte.
Fino al momento di approvazione del bilancio preventivo da parte della
Assemblea, il Consiglio direttivo provvede alla gestione dell’Associazione
basandosi sugli stanziamenti previsti dal bilancio preventivo dell’esercizio
precedente.
Le variazioni al bilancio preventivo che si rendessero necessarie durante
l’esercizio possono essere apportate dal Consiglio direttivo, con delibera
motivata, sottoposta, per ratifica, all’Assemblea, in sede di approvazione
del Conto consuntivo dell’esercizio a cui si riferiscono.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere
divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere
reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea, come
previsto dal precedente articolo 1 del presente Statuto.
Nel caso di scioglimento, l’Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci
presenti o rappresentati per delega, nomina uno o più liquidatori,
preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri e la durata del mandato.
Il patrimonio sociale netto risultante dal conto consuntivo di liquidazione
deve essere destinato ad altra Organizzazione di volontariato operante in
settore analogo.
ARTICOLO 15 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme
del Codice civile.
F.to Annamaria Marchionne
F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.