LA TUTELA ASSISTENZIALE DEL MALATO REUMATICO
Dr.ssa Giuseppina Ciraolo, Dirigente medico presso l’U.O. di Medicina Legale dell’A.P.S.S. di Trento
Dr. Fabio Cembrani, Direttore Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Le malattie reumatiche, a seconda della gravità del quadro clinico, possono determinare delle difficoltà nello svolgimento anche dei piů comuni atti della vita quotidiana e quindi diminuire l’autonomia della persona.
Ciò equivale a dire che tali patologie e gli effetti collaterali dei farmaci ad oggi impiegati per il loro trattamento e/o per il controllo della sintomatologia, possono provocare delle disabilità ed un conseguente disagio sociale che necessitano di una tutela di natura assistenziale.
Gli ambiti della tutela
Una persona affetta da una malattia reumatica che si trovi nella necessità di ricevere una tutela assistenziale può richiedere una valutazione medico-legale relativamente a:
- invalidità civile
- handicap
Il riconoscimento di un grado di invalidità e/o di uno stato di handicap conseguenti ad una malattia reumatica, consente alla persona di accedere a benefici che possono essere sia di natura assistenziale che economica.
I benefici erogati in ambito di invalidità civile e di handicap sono di differente natura e sono concessi con riferimento alla gravità delle minorazioni conseguenti alla malattia reumatica, ma possono essere richiesti dal paziente presentando una domanda che faccia riferimento ad entrambe le valutazioni.
I benefici erogati in ambito di Invalidità Civile
L’Invalidità Civile per definizione tutela tutti i cittadini che a causa di una menomazione fisica e/o psichica hanno delle difficoltà persistenti nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana: tali difficoltà fanno riferimento all’attività lavorativa generica per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, mentre per i minori di età e per gli ultra 65-enni, fanno riferimento alla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni confacenti all’età.
I benefici erogati possono essere:
Assistenziali:
- Fornitura di protesi e di ausili tecnici (Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2007, n. 1245) per:
- gli invalidi civili in età lavorativa con invalidità superiore ad un terzo (33%), residenti nel territorio provinciale ed iscritti al
Serviziosanitario provinciale;
- gli invalidi civili ultra-65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, residenti nel territorio provinciale ed iscritti al Servizio sanitario provinciale.
- Esenzione dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria:
- invalidi civili parziali con invalidità pari o superiore al 67% (esenzione parziale dalla quota di compartecipazione );
- invalidi civili assoluti con invalidità del 100% ed invalidi civili riconosciuti nel diritto alla indennità di accompagnamento (esenzione totale dalla quota di compartecipazione).
- Collocamento mirato al lavoro:
- per gli invalidi civili in età lavorativa con invalidità pari o superiore al 46% con residue capacità lavorative, previa iscrizione alle graduatorie dei Centri per l’ impiego dell’ Agenzia del Lavoro di Trento.
- Assegno personale di cura: l’indennità di accompagnamento è uno dei presupposti necessari per accedere al percorso assistenziale finalizzato all’assegno personale di cura (Legge provinciale n. 6/1998) ma non c’è automatismo nel riconoscimento dei due diritti perché del tutto diversificati sono i criteri fissati, dalla legislazione vigente, per il loro riconoscimento.
- Agevolazioni previdenziali: a decorrere dal 2002 agli invalidi civili con invalidità pari o superiore al 74% è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio prestato (ed effettivamente svolto) presso pubbliche Amministrazioni o Aziende private o Cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di 5 anni) utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’ anzianità contributiva.
- Servizio di trasporto ed accompagnamento:
- invalidi civili con invalidità superiore al 74% (è previsto uno sconto sulla tariffa richiesta per il trasporto da parte dei vettori convenzionati a fronte dell’ esibizione di una tessera nominativa rilasciata dal Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento);<br />
- invalidi civili riconosciuti nell’ impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell’ impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un’ assistenza continua.
- Trasporti su mezzi di linea urbani ed extra-urbani:
- invalidi civili minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’ età;
- invalidi civili in età lavorativa (18-64 anni) con invalidità pari o superiore al 74%
- invalidi civili ultra-65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’ età.
Economici:
- Indennità di frequenza per invalidi civili minori (ex assegno di frequenza), per gli invalidi civili infra-18enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (art. 5, comma 1, lettera d), della Legge provinciale n. 7/1998.
- Pensione per invalidi civili parziali, per gli invalidi civili maggiorenni, in età lavorativa (18-64 anni), riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 74% (art. 5, comma 1, lettera b), della Legge provinciale n. 7/1998.
- Pensione per invalidi civili assoluti, per gli invalidi civili maggiorenni, in età lavorativa (18-64 anni), riconosciuti invalidi nella misura del 100% (art. 5, comma 1, lettera a), della Legge provinciale n. 7/1998.
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili (art. 5, comma 1, lettera c), della Legge provinciale n. 7/1998, indipendente da limiti reddituali:
- per gli invalidi civili infra-18enni riconosciuti nell’ impossibilità di deambulare senza l’ aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell’ impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un’ assistenza continua;
- per gli invalidi civili assoluti in età lavorativa (18-64 anni) riconosciuti nell’ impossibilità di deambulare senza l’ aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell’ impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un’ assistenza continua;
- per gli invalidi civili ultra-65enni riconosciuti nell’impossibilità di deambulare senza l’ aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell’ impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un’ assistenza continua.
Chi può chiedere il riconoscimento dell’ invalidità civile
Il riconoscimento dell’ invalidità civile può essere attivato:
1- da tutti i cittadini maggiorenni affetti da infermità (patologie) invalidanti, nel caso specifico affetti da patologie reumatiche, indipendentemente dalla loro età e dal versamento di contributi previdenziali;
2- da chi esercita la potestà genitoriale di minori affetti da patologie reumatiche;
3- da chi esercita la tutela giuridica di persone interdette (tutore) o poste in amministrazione di sostegno (amministratore di sostegno) affette da patologie reumatiche.
I benefici erogati in ambito di Handicap
Le malattie reumatiche possono determinare una situazione di handicap qualora, nell’impedire al paziente l’abituale svolgimento delle comuni attività quotidiane in relazione alla sua età, al sesso ed ai fattori sociali e culturali, determinino uno svantaggio sociale o un motivo di emarginazione. Il concetto di handicap non sostituisce mai anzi, va ad innovare e integrare il concetto di invalido civile poichè guarda all’uomo nella sua globalità in rapporto con la società che lo circonda.
A fronte di questo significato unificante, la definizione di “handicap” dal punto di vista della valutazione medico legale distingue le seguenti categorie:
- l' “handicap permanente” che si configura nel caso in cui una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (nel caso specifico la patologia reumatica), che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1, della legge n. 104/92);
- l’ “handicap permanente e con invalidità superiore al 67% individuato nell’ esistenza dell’handicap permanente (conseguente alla patologia reumatica) a cui si associa una contestuale invalidità superiore ai due terzi;
- l' “handicap in situazione (con connotazione) di gravità” che si configura nel caso in cui la patologia reumatica abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (art. 3, comma 3 della legge 104/92);
- l' “handicap in situazione (con connotazione) di particolare gravità” (art. 39 della legge n. 104/1992, come modificato dall' art. 1 della legge n. 162/1998) che enuncia la tipologia dell' intervento previsto (il sostegno della persona ed il sostegno familiare), l'oggetto dell'intervento (la persona, appunto, con handicap di particolare gravità), le modalità dell'intervento (l'assistenza domiciliare e l'aiuto personale anche della durata di 24 ore) ed i soggetti erogatori dell' intervento assistenziale.
A seconda dell’inquadramento in una delle suddette categorie, il malato reumatico può godere dei seguenti benefici:
- Agevolazioni di tipo fiscale: la normativa fiscale riserva alcune agevolazioni alle persone con disabilità che siano in possesso di certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap delle ASL di residenza. Le stesse agevolazioni sono estese ai famigliari che abbiano fiscalmente a carico una persona con disabilità.
- Diritto a tempi aggiuntivi nelle prove d’ esame dei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
- Fornitura aggiuntiva di protesi e di ausili
- Permessi lavorativi e congedi parentali: questi benefici assistenziali sono concessi ai lavoratori ed ai familiari di persone riconosciute in situazione di handicap con connotazione di gravità (art. 33 della Legge n. 104/1992).
- Precedenza nell’ assegnazione di sede qualora la persona handicappata abbia un grado di invalidità superiore ai due terzi (superiore al 66%).
Analogo diritto è riconosciuto:
- ai genitori e/o familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistano con continuità al domicilio un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto in situazione di handicap con connotazione di gravità che hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piů vicina al domicilio non potendo essere trasferiti senza il loro consenso (art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992).
- ai lavoratori maggiorenni riconosciuti in situazioni di handicap con connotazione di gravità che hanno il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piů vicina al proprio domicilio non potendo essere trasferiti senza il loro consenso (art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992);
- Contributi per progetti o interventi individuali
- Formazione professionale (Legge n. 845/78 – Legge n. 104/92): Č previsto l’inserimento del portatore di handicap in corsi di formazione professionale pubblici e privati, per favorire l’acquisizione di una qualifica professionale tenendo conto dell’orientamento, della capacità, delle attitudini e delle esigenze dei disabili. Agli allievi che abbiano frequentato i suddetti corsi viene rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile anche ai fini della graduatoria per il collocamento mirato.
- Integrazione scolastica (Legge n. 118/71 – Legge n. 517/77 – Legge n. 104/92)
La legge prevede il diritto allo studio delle persone con handicap e la loro integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università compresa.
Finalità: Evitare l’isolamento, l’emarginazione e le forme di discriminazione sociale. Benefici: Sono offerti dei supporti che favoriscono l’integrazione scolastica quali:
- trasporto
- insegnante di sostegno, sussidi didattici
- assistenza scolastica
- sostegno personale (assistente)
Al fine di ottenere tali servizi gli interessati devono allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:
- certificato di nascita
- certificato di vaccinazione o eventuale esenzione
- certificato medico che attesti la disabilità dell’alunno, comprendente una diagnosi funzionale.
Per l’inserimento scolastico è consigliabile interpellare l’Assistente Sociale del Comune d’appartenenza, per intraprendere il percorso.
- Istruzione domiciliare: nel caso lo studente sia costretto a rimanere assente per molto tempo da scuola a causa di comprovata malattia è possibile richiedere l’attivazione dell’”Istruzione domiciliare”. La scuola si attiverà affinché gli insegnanti possano recarsi presso il domicilio dell’alunno per mantenere sia il contatto con gli insegnanti che favorire il percorso scolastico.
- Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2001 sono aumentati i tipi di intervento edilizio che danno diritto alla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La domanda di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati deve essere inoltrata al comune di residenza, Ufficio Legge 13/89. Alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall’ASL dalla quale risulta il riconoscimento di stato di handicap grave.
Chi può chiedere il riconoscimento dell’Handicap
Il percorso finalizzato al riconoscimento dell’ handicap può essere alternativamente attivato, indipendentemente dal versamento di contributi obbligatori e/o dall’esistenza di un rapporto contributivo in essere:
- da tutti i cittadini maggiorenni affetti da patologia reumatica, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa e che determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- da chi esercita la potestà giuridica di persone interdette (tutore) o poste in amministrazione di sostegno affette da malattia reumatica stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa e che determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- da chi esercita la potestà genitoriale, dai parenti o affini entro il 3° grado di parentela di persone affette da patologia reumatica, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa e che determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, per ottenere, ad esempio, i permessi lavorativi ed i congedi parentali.